Articolo 14 – Convenzioni trilaterali per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Che cos’è l’Articolo 14?
L’Articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) è uno strumento volto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare di quelle che presentano maggiori difficoltà di collocamento.
Grazie a una convenzione trilaterale tra azienda, cooperativa sociale di tipo B e Centro per l’Impiego, l’azienda può assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 affidando specifiche attività a una cooperativa sociale che assume direttamente il lavoratore con disabilità.
Chi partecipa alla convenzione?
La convenzione coinvolge tre soggetti:
- L’azienda soggetta agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 68/1999
- La cooperativa sociale di tipo B, che assume il lavoratore e gestisce l’attività affidata
- Il Centro per l’Impiego, che valuta la proposta, garantisce la regolarità della procedura e approva la convenzione
A chi è rivolta?
La convenzione è rivolta a:
- Aziende con almeno 15 dipendenti, tenute a rispettare gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99
- Persone con disabilità grave o con particolari difficoltà di inserimento, iscritte al collocamento mirato
- Cooperative sociali di tipo B, iscritte all’Albo regionale e che operano per l’inclusione lavorativa

Come funziona?
- L’azienda individua un’attività esternalizzabile (es. servizi di pulizia, confezionamento, data entry, ecc.)
- Si sceglie una cooperativa sociale idonea ad assumere il lavoratore e svolgere l’attività
- Si elabora un progetto condiviso, che definisce tempi, modalità e profili professionali coinvolti
- Il Centro per l’Impiego valuta la proposta e, in caso di esito positivo, autorizza la stipula
- La cooperativa assume la persona con disabilità
- L’assunzione è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge da parte dell’azienda
Quali sono i vantaggi?
Per le aziende
Per le persone con disabilità
🔹 SILD – Inserimento Lavorativo Disabili
✅ Convenzione Art. 11 – L. 68/99
Cos’è:
Accordo tra azienda e SILD per assumere persone con disabilità.
Cosa prevede:
- Scelta nominativa
- Tirocinio con finalità assuntiva
- Contratto a tempo determinato
- Periodo di prova esteso
Come attivarla:
- Compila il modulo (scaricabile sotto)
- Invia tutto via PEC al SILD
- Allegare:
- Documento del legale rappresentante
- Prospetto informativo o situazione occupazionale aggiornata
- Nome e contatti del referente aziendale
📎 Moduli utili:
✅ Convenzione Art. 14 – D.Lgs. 276/2003
Cos’è:
Accordo tra azienda, SILD e cooperativa sociale.
La cooperativa assume la persona e svolge un servizio per l’azienda.
Come funziona:
- L’azienda sceglie il servizio da affidare
- Firma l’accordo con la cooperativa
- La cooperativa assume la persona disabile
- L’azienda assolve all’obbligo della Legge 68/99
📎 Moduli da scaricare:
Contatti utili
Per maggiori informazioni, assistenza o per avviare una convenzione, è possibile rivolgersi a:
📌 Riferimenti normativi
Legge 68/1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili
D.Lgs. 276/2003, Articolo 14 – Convenzioni per l’inserimento lavorativo tramite cooperative sociali