Articolo 14 – Convenzioni trilaterali per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Che cos’è l’Articolo 14?

L’Articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) è uno strumento volto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare di quelle che presentano maggiori difficoltà di collocamento.
Grazie a una convenzione trilaterale tra azienda, cooperativa sociale di tipo B e Centro per l’Impiego, l’azienda può assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 affidando specifiche attività a una cooperativa sociale che assume direttamente il lavoratore con disabilità.

Chi partecipa alla convenzione?

La convenzione coinvolge tre soggetti:

  1. L’azienda soggetta agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 68/1999
  2. La cooperativa sociale di tipo B, che assume il lavoratore e gestisce l’attività affidata
  3. Il Centro per l’Impiego, che valuta la proposta, garantisce la regolarità della procedura e approva la convenzione

A chi è rivolta?

La convenzione è rivolta a:

  • Aziende con almeno 15 dipendenti, tenute a rispettare gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99
  • Persone con disabilità grave o con particolari difficoltà di inserimento, iscritte al collocamento mirato
  • Cooperative sociali di tipo B, iscritte all’Albo regionale e che operano per l’inclusione lavorativa

Come funziona?

  • L’azienda individua un’attività esternalizzabile (es. servizi di pulizia, confezionamento, data entry, ecc.)
  • Si sceglie una cooperativa sociale idonea ad assumere il lavoratore e svolgere l’attività
  • Si elabora un progetto condiviso, che definisce tempi, modalità e profili professionali coinvolti
  • Il Centro per l’Impiego valuta la proposta e, in caso di esito positivo, autorizza la stipula
  • La cooperativa assume la persona con disabilità
  • L’assunzione è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge da parte dell’azienda

Quali sono i vantaggi?

Per le aziende

Possibilità di adempiere agli obblighi della Legge 68/1999 in modo flessibile
Collaborazione con realtà del terzo settore specializzate
Iniziativa a forte impatto di responsabilità sociale d’impresa

Per le persone con disabilità

Inserimento in contesti lavorativi protetti e supportati
Accesso a percorsi di inclusione professionale mirati
Maggiore stabilità e opportunità di crescita

🔹 SILD – Inserimento Lavorativo Disabili

Convenzione Art. 11 – L. 68/99

Cos’è:

Accordo tra azienda e SILD per assumere persone con disabilità.

Cosa prevede:

  • Scelta nominativa
  • Tirocinio con finalità assuntiva
  • Contratto a tempo determinato
  • Periodo di prova esteso

Come attivarla:

  1. Compila il modulo (scaricabile sotto)
  2. Invia tutto via PEC al SILD
  3. Allegare:
    • Documento del legale rappresentante
    • Prospetto informativo o situazione occupazionale aggiornata
    • Nome e contatti del referente aziendale

📎 Moduli utili:

Convenzione Art. 14 – D.Lgs. 276/2003

Cos’è:

Accordo tra azienda, SILD e cooperativa sociale.
La cooperativa assume la persona e svolge un servizio per l’azienda.

Come funziona:

  1. L’azienda sceglie il servizio da affidare
  2. Firma l’accordo con la cooperativa
  3. La cooperativa assume la persona disabile
  4. L’azienda assolve all’obbligo della Legge 68/99

📎 Moduli da scaricare:

Contatti utili

Per maggiori informazioni, assistenza o per avviare una convenzione, è possibile rivolgersi a:

3296357087

articolo14@consorzioilmelograno.it

Viale di Valle Aurelia 93/a – 00167 Roma

📌 Riferimenti normativi

Legge 68/1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili

D.Lgs. 276/2003, Articolo 14 – Convenzioni per l’inserimento lavorativo tramite cooperative sociali

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